Appendice 8: Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezional, sono assunti con salario orario

1. Calcolo dei supplementi dovuti sullo stipendio orario per giorni festivi e di riposo:

Premessa: non deve essere pagato nessun supplemento salariale, quando, per i giorni festivi o di riposo, al collaboratore vengono effettivamente riconosciute come ore di lavoro le ore teoriche calcolate per questi giorni nel calendario dell’orario di lavoro.

Pagamento di un supplemento secondo un’aliquota media: qualora i giorni festivi e di riposo non vengano pagati come tempo di lavoro effettivo, l’azienda può pagare a tutti i collaboratori remunerati a ore un’aliquota media costante di 3.59 % quale indennità per giorni festivi. Questo supplemento va calcolato sull’importo lordo dello stipendio di base.

Pagamento di un supplemento secondo un’aliquota esatta: in alternativa a quanto esposto nel paragrafo precedente, qualora i giorni festivi e di riposo non vengano pagati come tempo di lavoro effettivo, l’azienda può pagare ogni anno un supplemento calcolato esattamente in base al numero di giorni festivi retribuiti e in base ai giorni di vacanza spettanti al collaboratore pagato a ore. Le aliquote da applicare sono le seguenti:

Cambio del metodo di pagamento: il passaggio da un metodo di calcolo all’altro (dall’aliquota media di 3.59 % al calcolo esatto e viceversa) oppure il passaggio da un metodo di pagamento all’altro (dal pagamento delle indennità al pagamento effettivo e viceversa) è ammesso unicamente al 1° gennaio e soltanto quando almeno 8 dei giorni festivi retribuiti secondo il CCL Costruzione in legno cadono in un giorno lavorativo.

 

2. Orari di lavoro meno rigidi per i collaboratori rimunerati con stipendio orario grazie alle ore flessibili:

Saldi massimi di ore flessibili mensili e cumulativi ammessi: per i collaboratori impiegati con salario orario, i saldi di ore flessibili ammesse di 20 o di 10 ore per mese si calcola proporzionalmente al grado di occupazione. Qualora il grado di occupazione non sia stato stabilito contrattualmente, il saldo massimo di ore flessibili è calcolato sul grado di occupazione dei tre mesi antecedenti.

Calcolo delle ore flessibili: le ore flessibili di un collaboratore assunto a ore si calcolano confrontando le ore di lavoro da lui prestate giornalmente con le ore normali di lavoro previste per questi giorni nel calendario delle ore di lavoro aziendale.

Collaboratori a tempo parziale, rimunerati con salario orario: per i collaboratori a tempo parziale il numero di ore riportato nel calendario delle ore di lavoro per l’orario normale va ridotto proporzionalmente al grado di occupazione stabilito contrattualmente.

 

3. Indennità per ferie per i collaboratori retribuiti su base oraria:

Quando le ferie di un collaboratore retribuito su base oraria non sono pagate quando sono effettivamente godute, per ogni ora di lavoro prestata al collaboratore deve essere pagato il supplemento salariale stabilito nell’art. 14b del CCL corrispondente al 10.64 % (se il diritto alle ferie è di 25 giorni) rispettivamente al 13.04 % (se il diritto alle ferie è di 30 giorni). Questo supplemento va calcolato sul salario base.

Per le ore flessibili, le ore supplementari e le maggiorazioni salariali che vengono pagate al collaboratore con il suo consenso secondo l’art. 18b e 18c, non è dovuta nessuna indennità per ferie.

 

4. Calcolo per un salario a ore:

Per calcolare il salario base si suddivide lo stipendio mensile per la media mensile dell’orario di lavoro normale di 182.5 ore. A questo stipendio base vanno aggiunte, se non c’è stato un pagamento effettivo, le indennità per giorni di ferie e per giorni festivi secondo gli art. 14 e 16 in combinato disposto con l’appendice 8 del CCL. Si calcola un totale intermedio, sommando lo stipendio base, l’indennità per ferie e l’indennità per i giorni festivi. A questo importo va aggiunto l’8.33 % per la 13.ma mensilità.