16. Giorni festivi e giorni di riposo

Per giorni festivi e giorni di riposo si intendono i giorni stabiliti dal diritto federale e da quello cantonale.

I collaboratori hanno diritto alla compensazione della perdita salariale durante i giorni festivi e i giorni di riposo, purché non siano rimasti ingiustificatamente assenti il giorno precedente o il giorno susseguente al giorno festivo. Nel calendario dell’orario di lavoro i giorni festivi sono conteggiati con 8.4 ore oppure con il tempo di lavoro normale valevole per quel periodo (estate/ inverno).

Vengono retribuiti un massimo di 9 giorni festivi o giorni di riposo all’anno, se cadono durante un giorno feriale. L’elenco dei giorni festivi retribuiti per cantone e/o per regione è riportato all’appendice 5 del CCL. Per i collaboratori rimunerati ad ore il calcolo si basa sull’appendice 8 del CCL.

Tramite accordi interni all’azienda possono essere fissati anche altri giorni festivi e di riposo retribuiti. Nella misura in cui nei singoli territori cantonali il numero di giorni festivi e giorni di riposo abituali o prescritti sia superiore a nove, il datore di lavoro può far ricuperare tali giorni.