02. Campo d’applicazione aziendale

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai datori di lavoro e ai collaboratori del settore della costruzione in legno (ramo carpenteria). Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:

  • costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno;
  • elementi prefabbricati in legno;
  • lavorazione artigianale del legname;
  • produzione artigianale di strutture portanti in legno;
  • produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno;
  • produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno;
  • produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno.

Le imprese o parti di imprese che eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo d’applicazione:

  • produzione e/o vendita di legno segato;
  • produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti vuoti;
  • produzione e/o posa di pavimenti in legno.

Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati vale l’articolo 2a.

Il CCL Costruzione in legno copre integralmente le parti di impresa affiliate. Fanno eccezioni le parti d’impresa assoggette a un altro contratto collettivo di lavoro con carattere di obbligatorietà generale.

Qualora una parte dell’azienda non assoggettata ad un altro contratto collettivo di lavoro debba essere esclusa dal campo d’applicazione del CCL Costruzione in legno, deve essere presentata un’istanza scritta alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), al fine di ottenere l’autorizzazione.

Le aziende di lavoro interinale sottostanno al CCL Costruzione in legno in virtù dell’articolo 20 della LC (Legge sul collocamento) nella misura in cui i loro collaboratori prestano servizio presso imprese operanti nel settore della costruzione in legno.

Per le aziende e i relativi collaboratori con sede all’estero il CCL Costruzione in legno si applica a partire dal primo giorno lavorativo svolto in Svizzera. La base giuridica è costituita dalla Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist) e dalla relativa ordinanza (ODist). Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale e relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza, valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera, ma che si trovano al di fuori del campo d’applicazione territoriale definito nel capoverso 1, purché i loro collaboratori svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione.

Se dei contratti collettivi di lavoro sono in concorrenza tra loro, è la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) a decidere sull’assoggettamento al contratto. Qualora la decisione della CPNCL non porti ad un accordo tra le parti, le controversie vanno definite nell’ambito della procedura civile ordinaria.