28. Premio di produzione variabile

L’importo del premio di produzione aziendale, che costituisce un elemento obbligatorio del sistema salariale, può essere corrisposto conformemente all’art. 28b o all’art. 28c – e.

La distribuzione omogenea dell’importo del premio di produzione aziendale (compreso il salario minimo) avviene in conformità con la «tabella salariale 1» (come esempio vedi appendice 1 del CCL). Tale tabella si applica a tutte le aziende soggette al contratto, che non applicano un modello di premio di produzione ai sensi dell’art. 28c – e.

L’importo del premio di produzione aziendale può essere suddiviso tra i singoli collaboratori conformemente all’art. 28c – e e all’appendice 2 del CCL (in base al principio del rendimento). Se viene introdotta la retribuzione orientata al rendimento, il sistema di valutazione dei collaboratori deve essere presentato alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), affinché ne sia esaminata la conformità al CCL. Per le aziende che applicano il sistema di valutazione dei collaboratori dell’associazione svizzera costruttori in legno (Holzbau Schweiz) vale soltanto l’obbligo di notifica alla CPNCL (vedere in proposito www.holzbau-schweiz.ch).

L’importo del premio di produzione aziendale mensile si calcola sulla base della «tabella salariale 3» (come esempio vedi appendice 2 del CCL), che si compone della somma dei forfait mensili di ogni collaboratore. Per assunzioni a tempo parziale i forfait mensili dei collaboratori vengono calcolati percentualmente in relazione al livello di assunzione.

Per determinare il premio di produzione individuale per singolo collaboratore si utilizza la valutazione sistematica dei collaboratori (vedi appendice 3 del CCL).

In caso di indebita applicazione del sistema di premio di produzione la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) può ordinare a un’azienda di erogare il premio di produzione in forma omogenea e ciò ai sensi dell’art. 28b.

Il premio di produzione aziendale viene definito per l’intero anno. Perdite o aggiunte dei forfait di rendimento dei collaboratori entranti o uscenti nel corso dell’anno non influenzano l’importo del premio di produzione aziendale. I collaboratori entranti nel corso dell’anno hanno diritto al salario base secondo la tabella salariale 2 e all’intero forfait secondo la tabella salariale 3.