09. Obblighi generali per i collaboratori

Rispettando le disposizioni di legge di natura generale, concretizzando i principi guida per collaboratori e datori di lavoro nel settore costruzione in legno, i collaboratori contribuiscono attivamente a una cultura imprenditoriale basata su plusvalori comuni.

I collaboratori devono eseguire con diligenza le mansioni loro affidate, salvaguardando con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

I collaboratori devono adoperare secondo le regole e con cura le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche, nonché i veicoli del datore di lavoro.

I collaboratori sono responsabili dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave al datore di lavoro. Per stabilire la misura di diligenza dovuta dai collaboratori, si rimanda all’articolo 321e CO.

I collaboratori trattano confidenzialmente le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti dell’azienda.

[abrogato]

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, i collaboratori non possono svolgere alcun lavoro remunerato per conto di terzi nella misura in cui ledano l’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendo concorrenza al settore della costruzione in legno.

Eventuali prestazioni di lavoro in conto terzi devono essere concordate per tempo con il datore di lavoro.

I collaboratori non possono cedere il proprio salario a terzi (art. 325 CO). Le cessioni di salario (anche prima della conclusione del contratto) non vengono riconosciute dal datore di lavoro. Il datore di lavoro paga il salario con effetto liberatorio unicamente ai collaboratori.

In caso di malattia o di infortunio per un periodo superiore a tre giorni, il collaboratore giustifica la propria inabilità al lavoro mediante certificato medico che, oltre al grado e alla durata dell’inabilità, deve anche indicare se dovuta a malattia o infortunio. Se le assenze causa malattia aumentano, il datore di lavoro è autorizzato a richiedere un certificato medico per ogni caso di malattia. Qualora il datore di lavoro dubitasse della correttezza di un certificato medico, egli può pretendere dal collaboratore che si faccia visitare dal medico di fiducia dell’assicuratore.