04. Riconoscimento dei diplomi professionali e di formazione

I collaboratori in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) quale carpentiere hanno diritto al salario minimo di questa categoria.

Professioni di settori affini con iter di formazione equivalenti e diplomi scolastici e professionali equivalenti sono equiparate alle categorie di collaboratori del settore della costruzione in legno. Ciò vale in particolare per le categorie professionali del settore svizzero della falegnameria e del settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.

I collaboratori che hanno superato un esame professionale federale per capo carpentiere, tecnico SSS del legno e maestro carpentiere hanno diritto ai salari minimi corrispondenti a questa categoria.

Se in campo commerciale i collaboratori hanno superato degli esami professionali di natura superiore riconosciuti dalla Confederazione (economista d’impresa STS, economista aziendale SUP, controllore dei conti con esame professionale di natura superiore, direttore di marketing, organizzatore e informatico di gestione) si rimanda alle raccomandazioni salariali della Società svizzera degli impiegati di commercio.

In linea di principio si riconoscono diplomi e certificati di formazione equiparati rilasciati all’estero. In caso di controversia decide la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) o, in ultima istanza, i tribunali competenti.