32. Assenze brevi

In art. 32b sono equiparati ai coniugi i conviventi, ai genitori naturali i genitori putativi, adottivi o affidatari nonché ai figli naturali i figli putativi, i figli adottivi o i figli in affidamento.

  • proprio matrimonio: giorni 2
  • matrimonio di un figlio, per partecipare allo sposalizio: giorni 1
  • trasloco, massimo una volta l’anno: giorni 1
  • decessi:
    coniuge o convivente: giorni 3
    figli: giorni 3
    genitori: giorni 3
    fratelli: giorni 2
    nonni: giorni 1
    suoceri, genero, nuora: giorni 1

Assistenza a figli malati nella misura in cui non sia possibile organizzare diversamente: ai sensi del CO 329h/324a. Il diritto alla rimunerazione sussiste soltanto se le assenze sono inevitabili, se il collaboratore fruisce effettivamente dei giorni di congedo che gli spettano e se ciò comporta una perdita di salario.

Se i collaboratori sono impossibilitati senza loro colpa di lavorare, per motivi come malattia, incidente, adempimento di un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagare loro per un tempo limitato il salario. La base legale in tal senso è data dall’art. 324a CO, per quanto non risultino applicabili gli articoli 37 e 38 del CCL.

Le assenze brevi e le assenze ai sensi dell’art. 32c del CCL vengono computate con 8.4 ore al giorno oppure con il tempo di lavoro normale predefinito nel calendario di lavoro per questo giorno.

Il collaboratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell'art. 329g CO. Durante il congedo di paternità (che va preso entro sei mesi dalla nascita del figlio), il collaboratore percepisce il salario per una durata di due settimane (10 giorni lavorativi per un’occupazione al 100%), a condizione che sussista il diritto all’indennità per perdita di guadagno IPG. L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro. Se, in virtù delle disposizioni legali, il collaboratore non ha diritto all’IPG, egli riceve il salario per una durata di quattro giorni (occupazione al 100%), a condizione che il congedo di paternità sia effettivamente preso ai sensi dell’art. 329g CO e che per il collaboratore risulti una perdita di guadagno.