31. Diritto alla tredicesima mensilità e norme per il pagamento

I collaboratori hanno diritto alla tredicesima mensilità a partire dall’assunzione.

Se un rapporto di lavoro è durato tutto l’anno, il collaboratore viene remunerato alla fine dell’anno con un salario medio mensile supplementare.

Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, i collaboratori ricevono un’indennità supplementare pari all’8.33% dell’ultimo salario percepito nel corso dell’anno in questione.

La tredicesima mensilità non da diritto all’indennità per ferie.