- A. Campo di applicazione
- B. Il rapporto di lavoro
- C. Orario di lavoro
- D. Flessibilità dell'orario di lavoro
- E. Salario
- F. Salario in caso di impedimento alle prestazioni lavorative
- G. Supplementi e complementi salariali
- H. Assicurazioni sociali
- I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
- J. Istanze competenti per l'aggiornamento e l'applicazione del CCL
- K. Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione
- 44. Verifica applicazione CCL e audit (pilastro 1)
- 45. Il marchio di qualità per le aziende sottoposte a verifica e procedura di audit (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controllo dei cantieri (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione e di formazione
- 52. Misurazione della qualità (pilastro 4)
- L. Fondo di applicazione e di formazione
- M. Normative per il partenariato sociale a livello settoriale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. [abrogato]
- 11. Categorie di collaboratori
14. Ferie, riduzione delle ferie, lavoro durante le ferie
Fino al compimento del 50° anno di età i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie. Fino a 20 anni compiuti e a partire dai 50 anni compiuti, il diritto alle ferie è di 6 settimane. Gli apprendisti hanno diritto a 6 settimane di ferie all’anno, indipendentemente dalla loro età.
Fino al 50° anno di età compiuto i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie corrispondenti a un’indennità di vacanza del 10.64% del salario lordo. Fino al compimento del 20° anno d’età e a partire dal 51° anno d’età e in caso di apprendistato, i collaboratori hanno diritto a 6 settimane di ferie, che corrispondono a un’indennità di vacanza del 13.04% del salario lordo. Per i collaboratori rimunerati a ore il calcolo si basa sulle disposizioni di cui all’appendice 8 CCL.
Le festività e i giorni di riposo che cadono durante le ferie non valgono come ferie.
Se in seguito a malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o esercizio di un pubblico ufficio l’impedimento involontario alla prestazione di lavoro da parte dei collaboratori nel corso dell’anno civile supera il mese, il datore di lavoro può ridurre le ferie di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di impedimento.
Per la durata del rapporto di lavoro è espressamente vietato compensare le ferie in denaro.
Se il collaboratore esegue durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze e esigere il rimborso del salario per le vacanze già versato (art. 329d cpv. 3 CO).
Qualora ai collaboratori impiegati con salario orario le ferie non venissero calcolate come maggiorazione salariale secondo l’art. 14b del CCL, ma venissero effettivamente pagate, per ogni giorno di ferie dovranno essere conteggiate 8.4 ore o il tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario di lavoro annuo per il giorno in questione.