14. Ferie, riduzione delle ferie, lavoro durante le ferie

Fino al compimento del 50° anno di età i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie. Fino a 20 anni compiuti e a partire dai 50 anni compiuti, il diritto alle ferie è di 6 settimane. Gli apprendisti hanno diritto a 6 settimane di ferie all’anno, indipendentemente dalla loro età.

Fino al 50° anno di età compiuto i collaboratori hanno diritto a 5 settimane di ferie corrispondenti a un’indennità di vacanza del 10.64% del salario lordo. Fino al compimento del 20° anno d’età e a partire dal 51° anno d’età e in caso di apprendistato, i collaboratori hanno diritto a 6 settimane di ferie, che corrispondono a un’indennità di vacanza del 13.04% del salario lordo. Per i collaboratori rimunerati a ore il calcolo si basa sulle disposizioni di cui all’appendice 8 CCL.

Le festività e i giorni di riposo che cadono durante le ferie non valgono come ferie.

Se in seguito a malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o esercizio di un pubblico ufficio l’impedimento involontario alla prestazione di lavoro da parte dei collaboratori nel corso dell’anno civile supera il mese, il datore di lavoro può ridurre le ferie di un dodicesimo per ogni ulteriore mese di impedimento.

[abrogato]

 

Per la durata del rapporto di lavoro è espressamente vietato compensare le ferie in denaro.

Se il collaboratore esegue durante le vacanze un lavoro rimunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze e esigere il rimborso del salario per le vacanze già versato (art. 329d cpv. 3 CO).

Qualora ai collaboratori impiegati con salario orario le ferie non venissero calcolate come maggiorazione salariale secondo l’art. 14b del CCL, ma venissero effettivamente pagate, per ogni giorno di ferie dovranno essere conteggiate 8.4 ore o il tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario di lavoro annuo per il giorno in questione.