39. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza dei collaboratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure rivelatesi necessarie e tecnicamente possibili per soddisfare tutte le disposizioni legali relative alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro. I collaboratori aiutano il datore di lavoro nell’applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza. Esiste un Comitato di pilotaggio (Commissione per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute), composto pariteticamente, che si occupa delle problematiche tecniche pertinenti e raccomanda le misure atte a promuovere la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro.

L’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) obbliga i datori di lavoro a fare appello a medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono (art. 11a OPI). La Direttiva 6508 della «Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro» CFSL concretizza la OPI. La soluzione settoriale Holzbau Vital è applicabile a tutte le aziende ai sensi dell'art. 2 CCL. È fatta eccezione per le aziende che soddisfano l’obbligo di dimostrare l’attuazione delle misure, ovvero che dimostrano con mezzi semplici di aver attuato le misure ai sensi della Direttiva CFSL 6508, o che aderiscono ad un’altra soluzione settoriale equivalente alla soluzione settoriale Holzbau Vital.

Il datore di lavoro è tenuto ad attuare la soluzione settoriale MSSL (ASA) nella sua azienda, ovvero a dimostrare l’attuazione delle misure o fornire la prova con mezzi semplici ai sensi della Direttiva CFSL 6508 e ad eseguire periodicamente controlli di sicurezza. Con l’ausilio del manuale sulla soluzione settoriale MSSL (ASA) e gli elenchi sui rischi, le liste di controllo e le misure in esso contenuti, ogni datore di lavoro deve registrare sistematicamente i pericoli. I collaboratori e i loro rappresentanti di un’azienda devono essere informati ed ascoltati in tempo utile su tutte le questioni legate all'attuazione della soluzione settoriale MSSL (ASA), ovvero delle prove ai sensi della Direttiva CFSL, in particolare quando è necessario adottare misure per la singola azienda. Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare una persona della sua azienda in quanto Persona addetta alla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (SLPS/SIBE) e di iscriverla alla formazione specifica (corso di base). Egli deve aver cura che i corsi di perfezionamento siano frequentati almeno ogni cinque anni. In caso di controllo, il datore di lavoro deve esibire la dichiarazione di adesione e il manuale sulla soluzione settoriale MSSL (ASA) (copia personale) ovvero la documentazione relativa alle prove fornite ai sensi della Direttiva CFSL 6508, una prova relativa al Concetto di sicurezza nonché l’attestazione di frequenza del corso di base o di perfezionamento SLPS/SIBE. Ai datori di lavoro che violano i succitati obblighi può essere inflitta una pena convenzionale.

I collaboratori sono tenuti a seguire le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro in merito alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, così come a collaborare attivamente per la loro applicazione. I collaboratori sono tenuti a utilizzare i Dispositivi di protezione individuale (DPI) e non devono compromettere l’efficacia delle attrezzature di sicurezza.

Gli addetti SLPS/SIBE qualificati e nominati dal datore di lavoro svolgono una funzione di guida e di controllo in seno all’azienda. Nei confronti di tutto il personale hanno il diritto vincolante e diretto di impartire ordini su tutte le questioni che riguardano l’applicazione della soluzione settoriale ovvero le prove corrispondenti ai sensi della Direttiva CFSL nonché la sorveglianza delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Gli addetti SLPS/SIBE sono i consulenti più stretti del datore di lavoro in tutti gli ambiti della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e nei suoi confronti hanno il diritto di presentare proposte sull’applicazione delle misure. Agli addetti SLPS/SIBE va messo a disposizione il tempo necessario per l’attuazione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.