56. Procedure di mediazione

Le parti contraenti si impegnano, prima di avviare una procedura giudiziaria, ad intraprendere una procedura di mediazione allo scopo di risolvere pacificamente le divergenze. Le parti si accordano consensualmente sulla procedura da seguire e qualora non riuscissero ad accordarsi, possono chiedere alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) che venga nominato un mediatore.