23. Lavoro a turni

Il lavoro a turni deve essere definito d’accordo con i collaboratori. I modelli dei turni possibili in virtù del CCL sono riportati all’appendice 6 del CCL. I modelli aziendali di lavoro a turni devono essere notificati alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL), la quale si riserva il diritto di verificarli, se necessario.

La Legge sul lavoro e le rispettive ordinanze per il lavoro a turni prevedono disposizioni specifiche (p.es. relative alla durata massima del turno, lavoro notturno). Una distinta delle disposizioni più importanti è riportata in sintesi nell’appendice 6 del CCL. Le ore lavorate nei turni devono essere registrate con un supplemento di tempo del 5%. Le ore flessibili nei periodi di lavoro in turni sono definite a mezzo di raffronto dei tempi di lavoro normali per i singoli giorni previsti nel calendario di orario lavorativo annuo con le ore di lavoro prestate registrate, compresi eventuali supplementi. Se un turno cade del tutto o parzialmente nella fase di tempo lavorativo notturno, alle ore prestate nel periodo di tempo rientrante nell’orario notturno, in caso di lavoro notturno temporaneo deve essere accordato in via addizionale anche un supplemento di salario pari al 25%. Nel caso eccezionale di lavoro notturno regolare o periodico, alle ore prestate nel periodo di tempo rientrante nell’orario notturno va aggiunta una maggiorazione di tempo del 10%.

In presenza di determinate condizioni, ai sensi della Legge sul lavoro e le sue ordinanze, il lavoro a turni può essere soggetto a notifica alle autorità cantonali o federali e subordinato ad autorizzazione.