21. Lavoro serale e notturno

Per prestazioni di lavoro temporanee in orario serale (dalle ore 20.00 alle ore 23.00) deve essere corrisposto un supplemento in tempo pari al 25%. Mediante reciproco accordo i datori di lavoro e i collaboratori possono decidere in via eccezionale una compensazione con maggiorazione salariale del 25%.

Per prestazioni di lavoro temporanee in orario notturno (dalle ore 23.00 alle ore 06.00) deve essere corrisposto un supplemento salariale pari al 50%. Le maggiorazioni salariali per il lavoro a turni sono disciplinate dall’art. 23 CCL.