33. Impedimento alla prestazione lavorativa per adempimento di obblighi legali

durante i periodi di scuola reclute nonché di formazione di base del servizio di protezione civile, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):

  • celibi 50 %
  • coniugati o celibi con persone a carico 80 %

Se il collaboratore ha prestato servizio militare in ferma continuata o se dalla scuola reclute passa ad un servizio di avanzamento (p.es. scuola per sottoufficiali), le remunerazioni che gli spettano sono calcolate come disciplinato in art. 33b dopo la conclusione della sua formazione.

durante gli altri servizi militari, di reclutamento, di protezione civile o civili obbligatori in tempi di pace non citati in art. 33a, i collaboratori hanno diritto alle seguenti remunerazioni (riferite al salario lordo):

Celibi senza persone a carico

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100 %
  • a partire dalla 5a settimana 50 %

Coniugati o celibi con persone a carico

  • nelle prime 4 settimane nel corso di un anno civile 100 %
  • a partire dalla 5a settimana 80 %

[abrogato] 

Il diritto all’indennità sussiste quando il rapporto di lavoro, prima dell’entrata in servizio, è durato più di tre mesi oppure se, incluso il servizio militare, il reclutamento, il servizio di protezione civile o il servizio civile, ha una durata superiore ai tre mesi. Resta riservato l’art. 324a CO.

Le assenze di cui all’art. 33 sono calcolate sulla base di 8.4 ore al giorno o del tempo di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario lavorativo annuo per il giorno in questione.

L’indennità IPG compete al datore di lavoro nella misura in cui continua a corrispondere il salario.