38. Assicurazione contro gli infortuni

Le prestazioni in caso di infortunio sono regolamentate dalle disposizioni LAINF. I collaboratori hanno diritto all’80% della retribuzione per perdita di salario conformemente ai requisiti di prestazione della SUVA. Per i giorni di carenza SUVA il datore di lavoro deve versare l’80% del guadagno assicurato, assolvendo così completamente l’obbligo di continuare a versare il salario ai sensi dell’art. 324a/b CO.

Qualora la SUVA, in caso di colpevolezza dell’assicurato, di pericoli straordinari o di imprese rischiose conformi alla LAINF o in virtù di altre disposizioni, escluda o riduca le prestazioni assicurative, anche l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario si riduce proporzionalmente.

I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali SUVA sono sostenuti esclusivamente dal datore di lavoro.

I premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali SUVA sono sostenuti esclusivamente dai collaboratori. L’assicurazione termina allo scadere del 30° giorno successivo al giorno in cui si estingue il diritto al salario.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i collaboratori possono stipulare una protrazione convenzionale dell’assicurazione individuale per un massimo di 6 mesi.