- A. Campo di applicazione
- B. Il rapporto di lavoro
- C. Orario di lavoro
- D. Flessibilità dell'orario di lavoro
- E. Salario
- F. Salario in caso di impedimento alle prestazioni lavorative
- G. Supplementi e complementi salariali
- H. Assicurazioni sociali
- I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
- J. Istanze competenti per l'aggiornamento e l'applicazione del CCL
- K. Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione
- 44. Verifica applicazione CCL e audit (pilastro 1)
- 45. Il marchio di qualità per le aziende sottoposte a verifica e procedura di audit (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controllo dei cantieri (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione e di formazione
- 52. Misurazione della qualità (pilastro 4)
- L. Fondo di applicazione e di formazione
- M. Normative per il partenariato sociale a livello settoriale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. [abrogato]
- 11. Categorie di collaboratori
38. Assicurazione contro gli infortuni
Le prestazioni in caso di infortunio sono regolamentate dalle disposizioni LAINF. I collaboratori hanno diritto all’80% della retribuzione per perdita di salario conformemente ai requisiti di prestazione della SUVA. Per i giorni di carenza SUVA il datore di lavoro deve versare l’80% del guadagno assicurato, assolvendo così completamente l’obbligo di continuare a versare il salario ai sensi dell’art. 324a/b CO.
Qualora la SUVA, in caso di colpevolezza dell’assicurato, di pericoli straordinari o di imprese rischiose conformi alla LAINF o in virtù di altre disposizioni, escluda o riduca le prestazioni assicurative, anche l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario si riduce proporzionalmente.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali SUVA sono sostenuti esclusivamente dal datore di lavoro.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali SUVA sono sostenuti esclusivamente dai collaboratori. L’assicurazione termina allo scadere del 30° giorno successivo al giorno in cui si estingue il diritto al salario.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i collaboratori possono stipulare una protrazione convenzionale dell’assicurazione individuale per un massimo di 6 mesi.