Appandice 6: Modelli di lavoro a turni

Panoramica delle principali disposizioni della Legge sul lavoro e delle ordinanze corrispondenti

 

Lavoro notturno: dalle ore 23 alle ore 6

Lavoro notturno temporaneo: versamento di un supplemento del 25 %, soggetto ad autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente (art. 17b LL, art. 31 OLL 1).

Lavoro notturno regolare o periodico: supplemento di tempo del 10 %, soggetto ad autorizzazione da parte della Segreteria di stato per l’economia (Seco) (art. 17b LL, art. 31 OLL 1).

Modello a due turni:

La durata del turno (squadra) non deve superare 10 ore (senza pause) in un arco di tempo di 11 ore (pause incluse) (art. 25 e 26 LL, art. 34 OLL 1).

 

M = Turno di mattina (p.es. ore 6 – 15, pause incl).
P = Turno di pomeriggio (p.es. ore 14 – 23, pause incl.)

 

Modelli a tre o più turni (squadre):

La durata del turno (squadra) non deve superare 9 ore (senza pause) in un arco di tempo di 10 ore (pause incluse) (art. 25 e 26 LL, art. 34 OLL 1).

La rotazione (cambio di turno) deve avvenire dal mattino verso la sera (rotazione in avanti). Una rotazione in senso inverso è ammessa in via eccezionale, se la maggioranza dei lavoratori interessati ne fa espressamente richiesta per iscritto (art. 25 e 26 LL, art. 34 OLL 1).

 

M = Turno di mattina (p.es. ore 6 – 15, pause incl.)
D = Turno di giorno (p.es. ore 8 – 17, pause incl.)
P = Turno di pomeriggio (p.es. ore 14 – 23, pause incl.)