Lavoratori indipendenti

Basi giuridiche

In conformità con l'articolo 1a LDist, i prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono fornire i giustificativi corrispondenti. La definizione di attività indipendente è disciplinata dal diritto svizzero. Pertanto, per verificare lo stato legale di un prestatore di servizi estero occorre valutare la situazione lavorativa effettiva in Svizzera e non lo stato che la persona ha nel suo paese di origine. Ciò significa che un prestatore di servizi estero in Svizzera non è qualificato automaticamente come lavoratore autonomo, anche se all'estero è considerato tale.

La procedura è analoga a quella per le aziende con collaboratori distaccati (collegamento delle procedure).

L'attività lavorativa indipendente non sussiste in particolare se non sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • prestazione lavorativa personale remunerata su base di diritto privato
  • integrazione nella struttura lavorativa del partner contrattuale
  • nessun margine di manovra della persona attiva, rispettivamente diritto eccessivo del partner contrattuale di impartire direttive in merito a orario di lavoro, processi lavorativi, piani di lavoro
  • Dipendenza economica del partner contrattuale, che in particolare si manifesta come segue:
    • Rinuncia al rischio imprenditoriale da parte della persona attiva, nessuna attività libera sul mercato, nessuna contrattazione propria dei prezzi delle prestazioni.
    • Spesso in servizio solo per un partner contrattuale, aspetto che può essere connesso all'assenza del rischio imprenditoriale.