Basi legali

In virtù dell'articolo 2 della Legge sui lavoratori distaccati (LDist), i datori di lavoro devono garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, nei contratti collettivi di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO.

In virtù dell'articolo 7 lettera a LDist, gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro sono responsabili del controllo del rispetto dell'applicazione dei CCL di obbligatorietà generale. Nel settore della costruzione in legno, l'esecuzione del CCL è stata affidata alla Commissione paritetica nazionale costruttori in legno. Inoltre, la Legge sui lavoratori distaccati autorizza gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del CCL a pronunciare una pena convenzionale e ad addossare i costi di controllo, qualora il CCL in questione sancisca tale possibilità. Il CCL Costruzione in legno prevede, giusta l'articolo 50a, la possibilità di una sanzione in presenza accertata di violazioni del contratto.

Campo di applicazione Azienda (quali attività sono assoggettate al CCL Costruzione in legno)

Nel settore del lavoro distaccato, l'assoggettamento è definito in funzione della caratteristica predominante dei lavori eseguiti sul cantiere (principio locale). Se un'azienda esegue lavori rientranti in settori distinti, occorre individuare l'attività preponderante. Esempio: se un'azienda deve alzare e ampliare il tetto (costruzione in legno) e montare anche le finestre (attività di falegname), tutte le attività vanno assoggettate al Contratto della Costruzione in legno, visto che la parte predominante dei lavori è assoggettata al CCL Costruzione in legno.

I seguenti lavori rientrano nel campo di applicazione del CCL Costruzione in legno (v. art. 2 CCL Costruzione in legno):

  • costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno
  • elementi prefabbricati in legno
  • lavorazione artigianale del legname
  • produzione artigianale di strutture portanti in legno
  • produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno
  • produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno
  • produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno

Non sono assoggettate le aziende che forniscono esclusivamente le seguenti prestazioni:

  • produzione e/o vendita di legno segato
  • produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti vuoti
  • produzione e/o posa di pavimenti in legno

Campo di applicazione Collaboratori (quali collaboratori sono assoggettati al CCL Costruzione in legno)

Il CCL Costruzione in legno è applicabile a tutti i collaboratori, compresi gli apprendisti e i quadri. È fatta eccezione unicamente per i dirigenti, i quadri superiori con ampie competenze direttive e decisionali, gli ingegneri del legno e il personale di pulizia.

Classificazione

Titoli di formazione esteri
In linea di massima, i diplomi e i certificati di formazione esteri equivalenti sono riconosciuti.

Professioni di settori affini
Le professioni di settori affini con percorsi di formazione equivalenti e diplomi scolastici e professionali equivalenti sono equiparati alle categorie di collaboratori del settore della Costruzione in legno. Ciò vale in particolare per il profilo professionale «falegname» e «copritetto». Queste professioni vanno classificate almeno nella categoria „Lavoratore specializzato/Carpentiere" einzustufen.

Anni di esperienza nella funzione corrispondente
Sono considerati anni di esperienza gli anni in qui il collaboratore ha prestato almeno 1000 ore lavorative, a prescindere da un cambiamento di posto di lavoro del collaboratore. Inoltre, occorre osservare che gli anni di esperienza vanno calcolati per anno civile e non sull'arco dell'anno in corso.

Doppio sanzionamento

Nel settore del lavoro distaccato, la Legge prevede la possibilità del doppio sanzionamento. Da un lato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 4 in caso di infrazione alle disposizioni applicabili gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del CCL sono autorizzati a pronunciare una pena convenzionale ai sensi del CCL, dall'altro in virtù dell'articolo 9 LDist le autorità cantonali sono autorizzate a infliggere sanzioni ai sensi della Legge sui lavoratori distaccati.