Moduli di richiesta e notifica

Modulo di richiesta accumulo ore flessibili

Su richiesta motivata dei collaboratori e nel rispetto delle disposizioni di legge, i datori di lavoro e i collaboratori possono stipulare un accordo individuale scritto per compensare in anticipo o recuperare a posteriori le interruzioni prolungate del lavoro volute dai collaboratori (p.es. per assenze prolungate, costruzione della propria casa) mediante l'aumento temporaneo del saldo delle ore flessibili. Gli accordi scritti devono essere limitati ad un periodo di tempo definito, devono essere motivati e devono essere sottoposti alla Commissione paritetica nazionale costruttori in legno per approvazione (CPNCL). (art. 18g CCL)

 

Neodiplomati con prestazione ridotta

Per i neodiplomati che soddisfano solo in parte le esigenze del mercato del lavoro, nel primo anno dopo l'apprendistato, a titolo di misura integrativa, può essere richiesta l'autorizzazione all'applicazione del salario minimo della categoria «aiuto carpentiere» secondo la tabella salariale 1. In via preliminare, occorre inoltrare alla Commissione paritetica nazionale costruttori in legno (CPNCL) una domanda motivata nonché un piano di promozione individuale. Alla fine di questo anno di promozione, il collaboratore sarà classificato come carpentiere ACF con 0 anni di esperienza (art. 25c CCL).

 

Richiesta di adeguamento della remunerazione per minore capacità di rendimento

Qualsiasi accordo di retribuzione divergente dal salario minimo e sostenuto da un parere qualificato di terzi a conferma della capacità di prestazione fisica e/o psichica ridotta, deve essere sottoposto per disamina alla Commissione paritetica nazionale costruttori in legno (CPNCL) e deve essere motivato per iscritto. Per il resto, gli scostamenti salariali sono ammessi per un periodo di tempo determinato nel caso di misure di reinserimento resesi necessarie in seguito a comprovate esigenze sociali confermate dalle autorità. Le domande debitamente motivate e completate da giustificativi vanno sottoposte alla CPNCL in via preliminare (art. 5b CCL).

 

Lavoro a turni

Il lavoro a turni va definito di comune accordo con i collaboratori. Qui o nel CCL all'Appendice 6 (pagina 50) trovate proposte di modelli di lavoro a turni. I modelli aziendali di lavoro a turni devono essere notificati alla CPNCL, la quale si riserva il diritto di verificarli (art. 23a CCL).